Decreto Provveditoriale n. 6/gab dell'8 febbraio 2012 -

IL PROVVEDITORE

VISTO l’art. 33, comma 3 del Decreto Leg.vo n. 163 del 2006 che prevede la facoltà, per le Amministrazioni giudicatrici, di affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche
VISTO l’art. 13 della Legge 13.08.2010 n. 136, che ha previsto l’istituzione in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), ai sensi del predetto art. 33 D. Lvo 163/2006, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose
VISTO il DPCM 30.06.2011, che ha individuato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alle S.U.A., disciplinando le attività ed i servizi che le stesse dovranno svolgere e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle convenzioni da stipulare tra Ente aderente e S.U.A.
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/7/22 del 05.10.2011, che ha posto la necessità di attivare ogni iniziativa utile per l’istituzione in ambito regionale della S.U.A.
Considerato che, per l’attuazione delle norme e delle disposizioni sopra citate, sono intercorsi contatti tra il Provveditorato Interregionale per le OO.PP., la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona nonché le altre Prefetture – U.T.G. ricomprese nel territorio regionale, nel corso dei· quali si è convenuta l’istituzione della S.U.A. presso il Provveditorato medesimo, che, a tal fine, metterà a disposizione la propria struttura e le proprie risorse per il funzionamento dell’organismo

DECRETA

Art. 1

È istituita presso la sede di Ancona del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per l’Emilia Romagna e le Marche la S.U.A. per le Marche.

Art. 2

Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, gli enti regionali, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità. competente secondo le norme vigenti, che operano sul territorio regionale.

Art. 3

I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4

La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale.

Art. 5

La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

  1. collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
  2. concorda con l’ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
  3. collabora nella redazione dei capitolati di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l’ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
  4. collabora nella redazione del capitolato speciale;
  5. definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
  6. definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  7. redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
  8. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  9. nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  1. cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  2. collabora con l’ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
  3. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2 del D.P.C.M. 30/06/2011;
  4. trasmette all’ente aderente le informazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 30/06/2011.

Art. 6

I rapporti tra SUA e l’ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:

  1. l’ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
  3. gli oneri rispettivamente a carico dell’ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
  4. l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere alla SUA l’elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l’affidamento nonché l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all’esecuzione dei medesimi contratti;
  5. l’obbligo per l’ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto.

Art. 7

Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste dalla normativa vigente, la Prefettura – UTG competente per territorio può chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. I dati e le informazioni ottenute possono essere utilizzate dai Prefetti anche ai fini dell’esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 8

L’ente aderente effettua la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), contestualmente anche alla Prefettura – UTG competente per territorio
La Prefettura – UTG competente per territorio, ferme restando le competenze già previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerità e la trasparenza delle procedure:

  1. mette a disposizione della SUA, con criteri di priorità, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;
  2. monitora le procedure di gara allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e contrastare, in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti.

In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformità alla normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, può richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.
L’ente aderente può delegare l’attività di verifica del progetto, di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del citato articolo 112, con oneri a carico dell’ente aderente, che può altresì avvalersi del supporto del medesimo Provveditorato per l’esame di eventuali proposte di varianti.
Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture – UTG, SUA ed ente aderente, ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale.

Art. 9

L’ente aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, del Provveditorato, massimo ente statale istituzionalmente preposto alla realizzazione di opere pubbliche, anche per tutte le funzioni tecniche legate a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:

  1. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
  2. redazione del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all’Ente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;
  3. redazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 93, comma 4, D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. Da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine il Provveditorato procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D.Lgvo n. 81 del 09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;
  4. convocazione e gestione di “Conferenza di Servizi” finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
  5. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 da trasmettere all’Ente aderente per l’adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all’avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
  6. verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
  7. istituzione dell’ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell’intervento e affidamento incarichi ex D.L.gvo n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  8. collaudo dei lavori ai sensi dell’art. 141 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

Art. 10

Con successivo provvedimento verrà disciplinata l’organizzazione della S.U.A.

Bologna, 8 febbraio 2012

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)




Progetto e realizzazione: Filiberto Angeloro - C.E.D. Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana, Marche e Umbria - Sede Coordinata di Ancona